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Appunti sul codice dei contratti
Gianpaolo Adonia
16x23, ISBN 978-88-7751-326-7,
pagg. 36,
ill. - Cod: 201102
Le stazioni appaltanti siciliane devono quotidianamente fare i conti con i conflitti di competenze tra le varie fonti normative. Infatti la Regione Siciliana ha competenza esclusiva in materia di lavori pubblici e, pertanto, la norma applicata è quella della legge 109/94, come recepita e modificata dalla legge regionale n. 7 del 2002 e da tutto il susseguirsi di norme che quest’ultima hanno integrato e modificato, nonché del regolamento di cui al D.P.R. 554/99 in quanto compatibili.
Inoltre sono stati sottoscritti protocolli di legalità, finalizzati al nobile intento di combattere la delinquenza di stampo mafioso, ma che hanno avuto l’effetto “indesiderato” di appesantire l’iter di aggiudicazione degli appalti, senza far diminuire i contenziosi. Basti citare l’obbligo, previsto dal “protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa” di richiedere le informazioni prefettizie di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98 per gli appalti di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro.
Spesso gli operatori del settore vengono redarguiti dalle Prefetture del resto d’Italia che si premurano a ricordare che per i lavori sotto soglia sono sufficienti i certificati delle camere di commercio con “dicitura antimafia”. Speriamo che quantomeno questi ritardi servano davvero a limitare il rischio di infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti!
Di recente, e precisamente in data 13 luglio 2010, la Regione Siciliana ha emanato l’ultima legge sugli appalti, uniformando il criterio di aggiudicazione dei lavori pubblici al dettato del D. Lgs. 163/2006 sia per quanto riguarda la determinazione della soglia di anomalia che per quanto riguarda la relativa verifica. Speriamo che a livello attuativo vengano limitate le superiori discrasie!
Nel settore delle forniture di beni e servizi invece il legislatore regionale si limita ad un rinvio dinamico alla normativa nazionale, ma non per tutto. Si creano infatti dei conflitti interpretativi laddove vendono dettate delle regole come, per esempio, dall’art. 35 della L.R. n. 7/2002 in materia di pubblicazione di avvisi di gara. In tal caso la giurisprudenza dominante interviene, per fortuna, in soccorso dell’operatore ribadendo il principio della gerarchia delle fonti in base al quale vanno disapplicate le norme di rango inferiore in contrasto con quelle di rango superiore.
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